jt23 ha scritto:
visto l'art. 17 comma 4 del CGS
DELIBERA
- di irrogare alla Società GUADIA DI FINANZA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
primi 3 punti in classifica per noi:Riano-g.d.finanza 3-0
3.1.5. CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI
GARE DEL 10/10/2006
RECLAMI
RIANO - GUARDIA DI FINANZA ROMA
Esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara di cui in epigrafe si rileva quanto segue:
- al 33° del II tempo il calciatore PROVENZA Giovanni (GUARDIA DI FINANZA) a seguito di un'ammonizione comminatagli dall'arbitro, lo avvicinava e applaudendolo ironicamente gli rivolgeva espressione offensiva. Alla consequenziale espulsione, spintonava, con entrambi le mani violentemente l'arbitro (donna) all'altezza del petto facendolo indietreggiare di qualche passo, provocandogli forte e persistente dolore al seno. Nonostante fosse trattenuto dai propri compagni di squadra, riusciva a divincolarsi e nuovamente lo spintonava con entrambi le mani e, nella circostanza, gli rivolgeva altra espressione offensiva e gravemente minacciosa.
A seguito di tale aggressione, l'arbitro non si sentiva più nelle condizioni fisiche e psicologiche per proseguire la gara e la sospendeva definitivamente al 33° del II tempo sul risultato RIANO - GUARDIA DI FINANZA 1 - 0
Tanto premesso, considerato che la mancata regolare conclusione della gara è da addebitarsi alla Società GUARDIA DI FINANZA, visto l'art. 17 comma 4 del CGS
DELIBERA
- di irrogare alla Società GUADIA DI FINANZA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3;
- di squalificare il calciatore PROVENZA Giovanni (GUADIA DI FINANZA) fino al 30/6/2011
A CARICO DI ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PROVENZA MASSIMO (GUARDIA DI FINANZA ROMA)
Per proteste nei confronti dell'arbitro.